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Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

Ultima modifica 3 maggio 2022

 
Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari o sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare l’unità familiare.
 
Richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando i moduli allo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di dimora del richiedente. Si può richiedere il nulla osta in favore:
  • Del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
  • Dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • Dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita per le loro condizioni di salute, che comporti invalidità totale;
  • Dei genitori a carico, che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine o di provenienza o genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Dal 10 aprile 2008 è partita la nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Pertanto a partire da questa data non saranno più accettate domande di ricongiungimento che non siano presentate via web.
 
Figli minori
Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o entrambi i genitori fino al 14° anno di età. Al compimento del 14° anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure carta di soggiorno. Al compimento della maggiore età hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore. Lo stesso diritto viene riconosciuto anche ai minori affidati a un tutore. Se lo straniero, al compimento del 18° anno di età, possiede i requisiti per altro tipo di permesso di soggiorno (studio, attesa di occupazione, lavoro autonomo o subordinato) verrà rilasciato il permesso di soggiorno corrispondente.

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