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Attestazione di soggiorno cittadini U.E.

Ultima modifica 3 maggio 2022

 
Attestazioni di Regolarità di Soggiorno
Lo Sportello al Cittadino rilascia le attestazioni di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari iscritti presso l’anagrafe prima del 11/04/2007 che ancora non abbiano maturato i requisiti per avere il diritto di soggiorno permanente, oppure per chi era già iscritto all'anagrafe e gli è scaduto il soggiorno
 
Documentazione
documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità italiana o passaporto)
 
Costo
Occorre acquistare due marche da bollo da euro 14,62.


Attestazioni di Soggiorno Permanente

Requisiti
Il cittadino dell’Unione Europea e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale maturano il diritto di soggiorno permanente.
La legalità del soggiorno è dimostrabile con i permessi o le carte di soggiorno rilasciate dalla Questura, e dopo l'11 aprile 2007, per i comunitari, anche dall'attestato rilasciato dal Comune.

In alcune condizioni il cittadino UE o suoi familiari possono maturare il diritto di soggiorno permanente anche prima dei cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale:
  1. Pensionamento - lavoratore subordinato o autonomo che cessa l'attività per raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o comunque raggiunga tale età (considerata a 60 anni per uomini e donne), oppure lavoratore subordinato che cessa l'attività per pensionamento anticipato nel caso che abbia soggiornato in Italia per almeno 3 anni consecutivi e vi abbia svolto attività lavorativa per gli ultimi 12 mesi. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
  2. Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente - lavoratore subordinato o autonomo che cessa l'attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, avendo soggiornato in Italia per almeno 2 anni consecutivi; il requisito del soggiorno si applica se l'incapacità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale dai quali consegua il diritto ad una prestazione a carico, anche parziale, di una istituzione italiana e in questo caso non dipende da quanto tempo il cittadino UE ha soggiornato sul territorio nazionale. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
  3. Esercizio di attività lavorativa in altro Stato UE - lavoratore subordinato o autonomo che lavora in altro Stato membro della UE dopo almeno 3 anni di soggiorno e di attività consecutivi in Italia (permanendo la residenza anagrafica in Italia e le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica)
  4. Decesso di familiare lavoratore - familiare di lavoratore deceduto prima del raggiungimento dei requisiti per il soggiorno permanente, nel caso che il lavoratore deceduto abbia soggiornato per due anni consecutivi in Italia prima del decesso, sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure, nel caso del coniuge superstite, questi abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, o periodi di sospensione dell’attività indipendenti dalla volontà dell’interessato per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente in riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra citati.

Documentazione
  • documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità italiana o passaporto)
  • documenti che attestino il soggiorno legale e continuativo per cinque anni in Italia (permessi o carte di soggiorno rilasciati dalla Questura)
  • certificati che possano documentare le condizioni sufficienti per la maturazione anticipata del diritto del soggiorno permanente per se e per i propri familiari (per i casi descritti sopra)
Modalità
Occorre recarsi all'Ufficio, verificare quali documenti sono da presentare e ritirare un modulo di domanda.
L'ufficio concorderà un appuntamento per la presentazione della domanda.
Per ottenere l’attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino comunitario dimostri di aver soggiornato legalmente e continuativamente in Italia per almeno cinque anni (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante come extracomunitario), indipendentemente dall’avvenuta iscrizione anagrafica.
La domanda può essere presentata al raggiungimento delle condizioni che danno luogo al diritto, anche se si è in possesso di permesso o carta di soggiorno validi.

Costo
Occorre acquistare due marche da bollo da euro 14,62.

Normativa
Circolare n. 19 del 6 aprile 2007

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 14 e 16

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

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