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Area pedonale centro storico: scheda informativa

Ultima modifica 3 maggio 2022

 
 

L’area pedonale coincide con il centro storico del Comune approvato  con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/09/2012 e precisamente : Piazza Risorgimento, via dei Caduti (da Via dalla Chiesa a Via Roma)  e Via Roma (da Via del sole a Via IV Novembre) ed  è delimitata da quattro varchi che sono controllati anche da un sistema elettronico di rilevamento degli accessi (varchi elettronici)  utilizzati anche ai fini sanzionatori.


VARCHI:
  • Varco 1 – Via Roma/Via del Sole;
  • Varco 2 – Via Roma/Via IV Novembre;

I varchi di via Roma non sono attivi (circolazione consentita) dal 01/10/2014 al 31/05/2015 - ord. n. 15 del 05/06/2014

  • Varco 3 – Via dei Caduti/Via Dalla Chiesa;
  • Varco 4 – Via IV Novembre/I° Maggio.

All’interno dell’area pedonale possono circolare solamente i veicoli autorizzati o accreditati; coloro i quali non hanno i requisiti per ottenere l’autorizzazione o l’accreditamento, in caso di circolazione incorrono nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.


DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA PEDONALE
  1. Veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell’ente di appartenenza, in servizio di emergenza. Si considerano veicoli adibiti a servizi di polizia quelli in dotazione sia alle forze di polizia dello Stato che alle Forze di polizia locali.
  2. Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell’Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali in servizio di emergenza.
  3. Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti, appositamente attrezzati per le suddette finalità; veicoli per lo sgombero neve.
  4. Veicoli, i cui utilizzatori dispongano  di autorimessa,  posto auto privato e/o cortile posti all’interno dell’area pedonale;
  5. Veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare).
  6. Veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 C.d.S.) se impiegati per operazioni di carico/scarico per una durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario. Tali veicoli devono appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia ancorché circolanti in giorni diversi rispetto a quelli per i quali le suddette ordinanze prevedono limitazioni di ordine temporale e l’accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 05:00 alle ore 11:00;
  7. Veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza che operano sul territorio di Assago per finalità di istituto;
  8. Veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza che effettuano trasporto valori e/o operazioni connesse  presso filiali e/o agenzie all’interno dell’area pedonale;
  9. Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

Fatta eccezione per i veicoli al servizio delle persone invalide, per i quali si rimanda allo specifico punto, ai fini dell’accreditamento dei suddetti veicoli, gli interessati comunicano al Corpo di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accreditare.


MODALITA’ DI ACCESSO NELL’AREA PEDONALE PER I VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE
  • Persone invalide residenti nel territorio del Comune di Assago:
    I  soggetti già titolari del contrassegno speciale di circolazione e sosta (D.P.R. 12/12/1992 N. 495) che si recano frequentemente nell’area pedonale comunicano le targhe dei veicoli da accreditare; i soggetti che presentano per la prima volta la richiesta finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 188 del codice della strada, comunicano al Corpo di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accreditare. L’accreditamento avviene automaticamente all’atto del rilascio dell’autorizzazione. In entrambi i casi, per ciascuna autorizzazione viene accreditato un solo veicolo.
  • Persone invalide residenti in altri Comuni ma che accedono abitualmente all’area pedonale:
    I titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, residenti in altri Comuni ma che accedono abitualmente/frequentemente all’area pedonale del centro storico di Assago, richiedono al corpo di Polizia Locale l’accreditamento in via generale del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta, da effettuarsi a mezzo dell’apposito modello, deve specificare gli estremi dell’autorizzazione cui il richiedente è titolare e le ragioni per le quali viene richiesto l’accredito.
  • Persone invalide residenti in altri comuni e che accedono saltuariamente all’area pedonale:
    I titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, residenti in altri comuni e che accedono saltuariamente all’area pedonale, debbono prima  o in alternativa entro 48 ore dell’avvenuto accesso, inviare il modello debitamente compilato in ogni sua parte. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi.


MODALITA’ DI ACCESSO CORRELATO AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TEMPORANEE ED OCCASIONALI E PER L’ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Chiunque abbia motivate necessità di accedere all’area pedonale del centro storico per soddisfare esigenze temporanee ed occasionali deve richiedere al Corpo di Polizia Locale il rilascio dell’autorizzazione temporanea utilizzando l’apposito modello.
IN CASO DI ESIGENZE STRAORDINARIE O ACCESSI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA  è possibile accedere all’area pedonale segnalando preventivamente, quando possibile o alternativamente è ammessa la regolarizzazione del transito mediante invio, entro 48 ore dell’avvenuto accesso, dell’apposito modello debitamente compilato e corredato della documentazione che ne comprovi le ragioni di necessità ed urgenza. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra riportate sono considerati abusivi.
LE CONTINGENZE CHE POSSONO GIUSTIFICARE ACCESSI ALL’AREA PEDONALE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE E/O IN DIFFORMITA’ DELLE MODALITA’ SOPRA INDICATE, SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE RIENTRANTI TRA LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE PREVISTI DALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 689/1981.


OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI.

  • Ai fini dell’accreditamento  per la circolazione in deroga dei veicoli sopra elencati, gli interessati comunicano al comando di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accreditare. Comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni  devono essere inoltrate utilizzando l’apposita modulistica (disponibile  presso il comando di polizia locale e sul sito istituzionale del Comune); l’inoltro può essere effettuato mediante  posta elettronica  certificata (PEC), a mezzo fax e/o presso il comando polizia locale e/o all’ufficio protocollo. La presa d’atto e/o il diniego relativo all’accreditamento delle targhe saranno comunicati all’indirizzo fornito dell’interessato.
  • Nell’area pedonale è vietata la sosta dei veicoli, fatte salve le eccezioni previste dalla deliberazione di Giunta e dalla relativa ordinanza attuativa.
  • La presa d’atto  ha validità annuale (con scadenza anno solare) ed  è rinnovabile previa nuova comunicazione;
  • L’accesso all’area pedonale deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella  presa d’atto fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco;
  • L’accreditamento sarà revocato ogni qualvolta la polizia locale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d’atto. La revoca della presa d’atto avviene a seguito di apposito procedimento promosso a cura del comandante della polizia locale  nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
  • Per coloro i quali la Deliberazione di Giunta Comunale e la relativa ordinanza attuativa consente la sosta a tempo limitato, nella parte anteriore del veicolo,  in modo ben visibile dall’esterno, deve essere esposto il disco orario che segnala l’orario di inizio sosta. La mancata  esposizione  e/o la  sosta per un tempo superiore a quello consentito, per ogni periodo,  comporta l’applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui all’art. 7 comma 4 e 14 primo periodo del Nuovo Codice della Strada.


PER INFORMAZIONI SULL’AREA PEDONALE E RELATIVA DISCIPLINA RIVOLGERSI:
Comando Polizia Locale
Via Roma, 2
20090 Assago (MI)
Tel. 02/45782220 – fax 02/45714597                     
mail: comandopolizialocale@comune.assago.mi.it;  sito web: www.comune.assago.mi.it 
Orario di aperture al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 08:50 alle ore 12:20; mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; festivi chiuso.
 


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