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IMU - Imposta Municipale Unica

Ultima modifica 5 maggio 2022

il nuovo tributo che riguarda fabbricati e terreni
VISURE CATASTALI
SCHEDE INFORMATIVE E MODULISTICA
NEL COMUNE DI ASSAGO NON SI PAGA L’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE E UNA PERTINENZA PER CATEGORIA (**), IN QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ATTO N. 21 DEL 29.05.2012, HA DELIBERATO L’AUMENTO DELLA DETRAZIONE DA 200,00 EURO FINO A CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA, AZZERANDO LA STESSA (come previsto dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 10). I CONTRIBUENTI CHE HANNO SOLO LA SUDDETTA SITUAZIONE NON DEVONO COMPILARE IL MODELLO F24.” 
(**)“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”
RAVVEDIMENTO
I termini per i versamenti dell’Imposta scadono di norma il 16 giugno (per la rata in acconto) e il 16 dicembre (per la rata a saldo); nel caso in cui tali date cadano di sabato o di domenica la scadenza è posticipata al lunedì successivo. 
A partire dal 1° giorno successivo alla scadenza prevista per il versamento d’ogni singola rata, il contribuente ha la possibilità di effettuare versamenti tardivi sulla base di sanzioni e interessi ridotti rispetto a quelli normalmente vigenti; nel caso di versamento tardivo della sola rata in acconto, ovviamente nessuna modifica interviene sull'importo del versamento a saldo. 
Le sanzioni vengono così calcolate: 3% per versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza, 3,75% per i versamenti a partire dal 31° giorno, entro un anno dalla scadenza. Gli interessi vengono calcolati in base ai tassi legali vigenti, con maturazione giorno per giorno. 
Nel caso in cui i versamenti avvengano tra il giorno successivo alla scadenza per la rata in acconto e la scadenza per quella a saldo, occorre compilare 2 modelli F24, 1 per il versamento a titolo di ravvedimento per la rata in acconto e 1 per il normale versamento in autotassazione per la rata a saldo. 
articoli di legge
regolamento Imu 2012
stralcio delibera CC di approvazione regolamento Imu
stralcio delibera CC di approvazione aliquote Imu
guida all’Imu 2012 completa
aliquote Imu 2012 sintetica
modulo richiesta rimborso IMU
dichiarazione IMU: modello
dichiarazione IMU: istruzioni
 


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