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IMU 2024

Ultima modifica 27 marzo 2024

IMU - ACCONTO 2024 - COME, DOVE E QUANDO PAGARE

Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato entro il 17 giugno 2024 (il 16 è domenica), calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, rimaste invariate (vedi delibera di consiglio comunale n. 53 del 21.12.2023).

 

È possibile versare anche l’intero anno di imposta entro lo stesso termine.

 

L'IMU si calcola sulla rendita catastale di alloggi, box, negozi, altri fabbricati; sul valore venale di aree edificabili; sulla rendita dominicale di terreni agricoli.

 

Il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello di pagamento F24 possono essere effettuati utilizzando l’applicazione https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A473 oppure presso i CAF o i Professionisti abilitati.

 

Si paga con modello F24 (gratuito) presso: Banche, Uffici Postali, online se si dispone del servizio internet banking.

 

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NOVITA’ 2024

 

Norma interpretativa esenzione IMU enti non commerciali (Art.1 co. 71)

La disposizione reca una norma interpretativa che interviene sul comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (che ha istituito la cd. “nuova IMU”), in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 precisa che tale previsione si interpreta nel senso che:

  1. gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  2. gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Si ricorda che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito 5 oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 21-03-2019, n. 8073).
DELIBERAZIONE 53-2023
27-03-2024

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